Art. 8.
(Nuove norme in materia di diritti dei collaboratori a progetto con particolare riguardo alla tutela della gravidanza).

      1. L'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

      «Art. 66. - (Tutela della gravidanza, della malattia e dell'infortunio nei lavori a progetto). - 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio del collaboratore a progetto non possono in nessun caso comportare l'anticipata conclusione del rapporto contrattuale.
      2. In caso di malattia o di infortunio comportanti un'astensione dall'attività lavorativa superiore a dieci giorni, la durata del contratto è prorogata per un periodo

 

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corrispondente e comunque non oltre un sesto della durata del contratto, quando essa è determinata, ovvero non oltre trenta giorni per i contratti di durata determinabile, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
      3. In caso di gravidanza, la durata del contratto, quando essa è determinata, è prorogata per un periodo di nove mesi, salva più favorevole disposizione del contratto individuale.
      4. Alle collaboratrici a progetto si applica la disciplina in materia di congedo per maternità prevista dagli articoli 16, 18, 19, 20 e 21 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
      5. Per tutto il periodo del congedo di maternità le collaboratrici a progetto hanno diritto a un'indennità di maternità pari all'80 per cento della retribuzione.
      6. Oltre alle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, e successive modificazioni, sul processo del lavoro, nonché dagli articoli 64 e 84 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, ai rapporti che rientrano nel campo di applicazione del presente capo si applicano le norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, quando la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente, nonché le norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001».

      2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le aliquote di contribuzione per il finanziamento dei trattamenti economici di maternità corrisposti alle collaboratrici a progetto in attuazione dell'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come sostituito dal comma 1 del presente articolo.

 

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